Il ricorso

RIASSUNTO DEL PROCEDIMENTO

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La sintesi dello stato dell'arte

Io: “Non posso candidarmi da solo? Domando un giudizio sulla legittimità del divieto”.

La Giunta delle elezioni della Camera dei deputati: [Ho] “competenza a pronunciare giudizio definitivo […] solo al fine di verificare i titoli di ammissione degli eletti”. Tu sei un candidato. Non estendo le mie “funzioni anche ad un generalizzato controllo di legittimità sul procedimento elettorale”.
In poche parole: “Non posso pronunciarmi nel merito”,  che si traduce in: “Non hai diritto a un giudice”.

L’art. 66 della Costituzione italiana non vieta che le questioni inerenti il procedimento elettorale preparatorio siano risolte dalla magistratura ordinaria. La domanda però è: “I giudici saranno in grado di pronunciarsi in tempo utile, prima che inizino le elezioni?” Chiaramente no.

La Corte costituzionale definisce tutto ciò “un evidente vuoto di tutela giurisdizionale” nei confronti del passivo esercizio del diritto di voto, ed ha sollecitato più volte un intervento legislativo, mai intervenuto.

I - RICUSAZIONE E RICORSO

Il procedimento viene instaurato per mezzo di ricorso, presentato avverso il provvedimento di ricusazione della lista politica “Tomaso Picchioni”, che si caratterizzava per l’identificazione quale “forza politica”, piuttosto che quale “Partito” o “Movimento” politico, in ragione della sua composizione: un unico partecipante che risponde al nome della “lista”.

L’Ufficio centrale circoscrizionale di Milano, con sede presso la Corte d’Appello di Milano, ricusa la candidatura della lista politica “Tomaso Picchioni” il 23 Agosto 2022. Il destinatario del provvedimento ricorre al presidente dell’Ufficio centrale nazionale in data 27 Agosto 2022.
Di seguito le ragioni degli uni e dell’altro.

Le ragioni della ricusazione

Le ragioni addotte dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Milano sono molteplici, in punti riassunte come segue:

  1. Non raccolsi abbastanza firme a sostegno della candidatura.
  2. Le firme che raccolsi non risultano autenticate.
  3. Non indicai chi candidavo assieme a me (nei collegi plurinominali e uninominali).
  4. Non autenticai la firma di accettazione della mia personale candidatura.

    Di seguito come risposi nel merito del ricorso.

1. Non raccolsi abbastanza firme

In merito alla mancata presentazione di un numero di firme sufficiente a sostegno della candidatura, nel ricorso affermo che:

  1.  Il numero di firme è da proporzionarsi al numero di potenziali eletti: uno soltanto nel caso della candidatura individuale; potenzialmente l’intero Parlamento nel caso della candidatura di lista.
  2. Le firme devono potersi raccogliere in tutto il territorio nazionale (proporzionalmente alla popolosità del territorio entro cui s’intenda candidarsi), in quanto “il parlamentare rappresenta la Nazione”. Motivo per cui l’imposizione di un unico collegio elettorale maggioritario risulti irragionevolmente restrittiva nei confronti del passivo esercizio del diritto di voto.
  3. Si riscontra “più di un impedimento nel diffondere un messaggio precluso dalla legge”.
  4. Raccolsi firme al solo scopo di adempiere le formalità necessarie a presentare ricorso.

2. Le firme che raccolsi non risultano autenticate

Si fa presente il nominativo dell’avvocato iscritto all’albo del cui ausilio si avvalse il ricorrente al fine di autenticare le firme a sostegno della propria candidatura politica.

3. Non indicai chi candidavo assieme a me

In merito alla mancata indicazione dei nominativi dei candidati all’interno dei collegi elettorali uninominali e plurinominali previsti dalla legge elettorale vigente, rispondo quanto segue:

  1.  L’identificazione di lista impone lo snaturamento della candidatura politica del ricorrente, il quale al contrario “intende assumersi le proprie sole ed uniche responsabilità elettorali”.
  2. La candidatura all’interno del collegio uninominale in concreto prevista dalla legge elettorale vigente risulta comunque ancorata ad una lista politica.
  3. Il collegio uninominale considerato in astratto all’interno di un sistema elettorale maggioritario puro risulterebbe ancora insufficiente in quanto limiterebbe irragionevolmente le potenzialità elettorali del ricorrente, il quale avrebbe interesse a raccogliere voti in un territorio di dimensioni maggiori rispetto a quelle del proprio collegio d’appartenenza.

4. Non feci autenticare la firma di accettazione della mia candidatura

Il ricorrente afferma che l’accettazione “possa considerarsi espressa nella dichiarazione di trasparenza depositata contestualmente al contrassegno elettorale, all’interno della quale si fa esplicito riferimento all’unitarietà della candidatura presentata.

A tutto ciò si aggiunse che non intesi presentare ricorso al fine d’esser riammesso al procedimento elettorale oramai concluso, ma di domandare la sollevazione di una questione di legittimità costituzionale, in vista della futura presentazione della medesima candidatura unitaria alle successive elezioni politiche.

II - RIGETTO E RECLAMO

Il 28 Agosto 2022 l’Ufficio centrale nazionale rigetta il ricorso mediante provvedimento avverso il quale l’interessato presenta reclamo alla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, ubicata presso la Corte di cassazione.
Di seguito si descrivono le ragioni delle parti in causa.

Le ragioni del rigetto

L’Ufficio centrale nazionale rigetta il ricorso in quanto inammissibile “sotto più profili”:

  1.  “[N]on diretto a contestare la decisione impugnata”, bensì la legittimità costituzionale di una specifica norma della legge elettorale.
  2.  La corte costituzionale italiana è adibile soltanto in via incidentale.
  3.  Manca la considerazione dei requisiti di ammissibilità e rilevanza della questione.
  4.  Mancata indicazione delle norme costituzionali che si ritengano violate.
  5.  Inconferenza del parametro costituzionale della “personalità del voto”.

    Di seguito se ne considerano una per volta.

1. Non contesto la decisione impugnata, ma chiedo una verifica della sua legittimità

Non domando la riammissione al procedimento elettorale oramai concluso in quanto consapevole che “l’eventuale riammissione comporterebbe […] l’illegittima estromissione di ogni altro cittadino elettore”, con la conseguente necessità di ripetere l’intero procedimento elettorale, in assenza di una legge che tuteli il libero e passivo esercizio del diritto di voto.
Domando per questo un giudizio in merito alla costituzionalità della mia estromissione dal procedimento elettorale preparatorio, in previsione della medesima e futura candidatura politica.

Non esiste altra via per domandare tutela giurisdizionale del passivo esercizio del diritto di voto.

2. La Corte costituzionale è adibile soltanto in via incidentale

A riguardo il ricorrente specifica che non gli sarà mai permesso di sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale in quanto questa o non sarebbe valutabile in tempo utile ad un’effettiva tutela del diritto, ovvero nei fatti non si individuerebbe un organo giurisdizionale che abbia la competenza a pronunciarsi nel merito della questione proposta dal ricorrente.

3. Manca la considerazione dei requisiti di ammissibilità e rilevanza della questione

Il ricorrente richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 1/2014, dove si chiarisce che “la circostanza che la dedotta incostituzionaliità di una o più norme legislative costituisca l’unico motivo di ricorso dinanzi al giudice a quo, non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni qual volta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione”. Petitum che il ricorrente, oggi, identifica nella contestazione della dichiarazione di mancata autenticazione delle firme a sostegno della candidatura.
Prosegue la stessa sentenza nel senso di come l’ammissibilità della questione si desuma anche “dalla peculiarità e dal rilievo costituzionale” del diritto oggetto di accertamento, nonché della rilevanza costituzionale delle leggi elettorali, che non possono essere immuni dal suo sindacato, “se non a pena di creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale”.

4. Mancata indicazione delle norme violate

Il ricorrente premette che il ricorso dallo stesso intentato, “sia presentabile da un qualunuqe cittadino elettore, motivo per cui […] urge premettere la sostanza alla forma, non potendosi attendere da chiunque una tale padronanza del diritto costituzionale“.

Ad ogni modo specifica di ritenere che “l’incostituzionalità […] dell’art. 18-bis del D.P.R. n. 361/1957 sia da ravvisarsi con riguardo al principio della personalità del voto (art. 48 Cost) […] in correlato disposto all’articolo 1 Cost” per cui la sovranità appartiene al popolo. Personalità del voto lesa, ad avviso del ricorrente, per mezzo dell’elezione indiretta dei propri rappresentanti, mediata dagli ordini di lista.

Con riferimento al comma 2-bis dell’art. 18 del D.P.R. 361/1957 “, il ricorrente richiama il correlato disposto del medesimo articolo 1 della Costituzione […] insieme al principio della libertà del voto indicato nell’articolo 48 della Costituzione” “ed al principio della rappresentanza nazionale propria della rappresentanza parlamentare sancito dall’articolo 67 della Costituzione italiana. Essi, insieme considerati, ad avviso del ricorrente privano di legittimità costituzionale la previsione legislativa succitata nel momento in cui impone una limitazione all’esercizio del diritto di voto irragionevole e non funzionale al principio della rappresentanza nazionale proprio di quella parlamentare.

III - L'ARCHIVIAZIONE DEL RECLAMO

Il 28 Luglio 2023 il presidente della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati notifica “l’archiviazione per manifesta inammissibilità del reclamo”.

Le ragioni dell'archiviazione

Dal resoconto della seduta del 25 Aprile 2023 della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, si evince che:

  1. Richiama “il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità […] secondo cui rispetto alle decisioni dell’Ufficio centrale nazionale sussiste difetto assoluto di giurisdizione, sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo”, rimettendo il giudizio alle Assemblee parlamentari, al fine “di garantire l’indipendenza del Parlamento”.
  2.  Sin dalla XV legislatura la Giunta delle elezioni, richiamandosi all’articolo 66 della Costituzione ed ai sensi dell’art. 87 D.P.R. 361/57, non si pronuncia nel merito di questioni attinenti candidati non dichiarati eletti, perché se “per ipotesi” lo facesse si farebbe carico di una prerogativa che non compete alla “verifica dei poteri”: la potenziale indizione di nuove elezioni.
  3. La Corte “ha dichiarato tale vuoto di tutela incompatibile con i principi dello stato di diritto e quindi individua l’azione di accertamento di fronte al giudice ordinario quale rimedio possibile”.
  4. La Giunta delle elezioni richiama il progetto di legge approvato nel corso della XVIII legislatura in Senato, volto a sanare il vuoto legislativo, ma specifica come il provvedimento non abbia preso vita in ragione della fine anticipata della Legislatura. Ripresentato nella Legislatura in corso.

IV - FATTI E PROSPETTIVE

Allo stato dei fatti, non esiste organo, giurisdizionale o amministrativo, che si pronunci nel merito del ricorso da me presentanto in data 27 Agosto 2022.

Del vuoto di tutela giurisdizionale che ne deriva ne è già stato più volte messo al corrente il Parlamento. Ad oggi però la soluzione rimane in “progetto”, e noi cittadini scontiamo la carenza di uno dei principi cardine dello stato di diritto: il diritto al giudice naturale. Lesione che si ravvisa maggiormente inflittiva in considerazione del fatto che incida sulla pienezza dell’esercizio dei diritti politici fondamentali, in particolar modo nei riguardi del passivo esercizio del diritto di voto.

Non può infondere fiducia uno Stato che neghi l’esercizio passivo del diritto di voto ad un cittadino che voglia legittimamente esercitarlo.
Non può definirsi pienamente democratico uno Stato che non preveda un giudizio nel merito del divieto.

Cambiare si può… Facendo come me, candidandosi da soli, in rappresentanza delle proprie sole capacità, a rappresentare la Nazione senz’altro intermediario diverso dal popolo, l’unico imposta dalla Costituzione italiana. Fuori da partiti o da movimenti politici. Non si chiama anarchia né tantomeno populismo; prende il nome di “rivoluzione”, vera, legittima e pacifica. E dipende soltanto da noi.

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La sintesi dello stato dell'arte

Io: “Non posso candidarmi da solo? Domando un giudizio sulla legittimità del divieto”.

La Giunta delle elezioni della Camera dei deputati: [Ho] “competenza a pronunciare giudizio definitivo […] solo al fine di verificare i titoli di ammissione degli eletti”. Tu sei un candidato. Non estendo le mie “funzioni anche ad un generalizzato controllo di legittimità sul procedimento elettorale”.
In poche parole: “Non posso pronunciarmi nel merito”,  che si traduce in: “Non hai diritto a un giudice”.

L’art. 66 della Costituzione italiana non vieta che le questioni inerenti il procedimento elettorale preparatorio siano risolte dalla magistratura ordinaria. La domanda però è: “I giudici saranno in grado di pronunciarsi in tempo utile, prima che inizino le elezioni?” Chiaramente no.

La Corte costituzionale definisce tutto ciò “un evidente vuoto di tutela giurisdizionale” nei confronti del passivo esercizio del diritto di voto, ed ha sollecitato più volte un intervento legislativo, mai intervenuto.

I - RICUSAZIONE E RICORSO

Il procedimento viene instaurato per mezzo di ricorso, presentato avverso il provvedimento di ricusazione della lista politica “Tomaso Picchioni”, che si caratterizzava per l’identificazione quale “forza politica”, piuttosto che quale “Partito” o “Movimento” politico, in ragione della sua composizione: un unico partecipante che risponde al nome della “lista”.

L’Ufficio centrale circoscrizionale di Milano, con sede presso la Corte d’Appello di Milano, ricusa la candidatura della lista politica “Tomaso Picchioni” il 23 Agosto 2022. Il destinatario del provvedimento ricorre al presidente dell’Ufficio centrale nazionale in data 27 Agosto 2022.
Di seguito le ragioni degli uni e dell’altro.

Le ragioni della ricusazione

Le ragioni addotte dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Milano sono molteplici, in punti riassunte come segue:

  1. Non raccolsi abbastanza firme a sostegno della candidatura.
  2. Le firme che raccolsi non risultano autenticate.
  3. Non indicai chi candidavo assieme a me (nei collegi plurinominali e uninominali).
  4. Non autenticai la firma di accettazione della mia personale candidatura.

    Di seguito come risposi nel merito del ricorso.

1. Non raccolsi abbastanza firme

In merito alla mancata presentazione di un numero di firme sufficiente a sostegno della candidatura, nel ricorso affermo che:

  1.  Il numero di firme è da proporzionarsi al numero di potenziali eletti: uno soltanto nel caso della candidatura individuale; potenzialmente l’intero Parlamento nel caso della candidatura di lista.
  2. Le firme devono potersi raccogliere in tutto il territorio nazionale (proporzionalmente alla popolosità del territorio entro cui s’intenda candidarsi), in quanto “il parlamentare rappresenta la Nazione”. Motivo per cui l’imposizione di un unico collegio elettorale maggioritario risulti irragionevolmente restrittiva nei confronti del passivo esercizio del diritto di voto.
  3. Si riscontra “più di un impedimento nel diffondere un messaggio precluso dalla legge”.
  4. Raccolsi firme al solo scopo di adempiere le formalità necessarie a presentare ricorso.

2. Le firme che raccolsi non risultano autenticate

Si fa presente il nominativo dell’avvocato iscritto all’albo del cui ausilio si avvalse il ricorrente al fine di autenticare le firme a sostegno della propria candidatura politica.

3. Non indicai chi candidavo assieme a me

In merito alla mancata indicazione dei nominativi dei candidati all’interno dei collegi elettorali uninominali e plurinominali previsti dalla legge elettorale vigente, rispondo quanto segue:

  1.  L’identificazione di lista impone lo snaturamento della candidatura politica del ricorrente, il quale al contrario “intende assumersi le proprie sole ed uniche responsabilità elettorali”.
  2. La candidatura all’interno del collegio uninominale in concreto prevista dalla legge elettorale vigente risulta comunque ancorata ad una lista politica.
  3. Il collegio uninominale considerato in astratto all’interno di un sistema elettorale maggioritario puro risulterebbe ancora insufficiente in quanto limiterebbe irragionevolmente le potenzialità elettorali del ricorrente, il quale avrebbe interesse a raccogliere voti in un territorio di dimensioni maggiori rispetto a quelle del proprio collegio d’appartenenza.

4. Non feci autenticare la firma di accettazione della mia candidatura

Il ricorrente afferma che l’accettazione “possa considerarsi espressa nella dichiarazione di trasparenza depositata contestualmente al contrassegno elettorale, all’interno della quale si fa esplicito riferimento all’unitarietà della candidatura presentata.

A tutto ciò si aggiunse che non intesi presentare ricorso al fine d’esser riammesso al procedimento elettorale oramai concluso, ma di domandare la sollevazione di una questione di legittimità costituzionale, in vista della futura presentazione della medesima candidatura unitaria alle successive elezioni politiche.

II - RIGETTO E RECLAMO

Il 28 Agosto 2022 l’Ufficio centrale nazionale rigetta il ricorso mediante provvedimento avverso il quale l’interessato presenta reclamo alla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, ubicata presso la Corte di cassazione.
Di seguito si descrivono le ragioni delle parti in causa.

Le ragioni del rigetto

L’Ufficio centrale nazionale rigetta il ricorso in quanto inammissibile “sotto più profili”:

  1.  “[N]on diretto a contestare la decisione impugnata”, bensì la legittimità costituzionale di una specifica norma della legge elettorale.
  2.  La corte costituzionale italiana è adibile soltanto in via incidentale.
  3.  Manca la considerazione dei requisiti di ammissibilità e rilevanza della questione.
  4.  Mancata indicazione delle norme costituzionali che si ritengano violate.
  5.  Inconferenza del parametro costituzionale della “personalità del voto”.

    Di seguito se ne considerano una per volta.

1. Non contesto la decisione impugnata, ma chiedo una verifica della sua legittimità

Non domando la riammissione al procedimento elettorale oramai concluso in quanto consapevole che “l’eventuale riammissione comporterebbe […] l’illegittima estromissione di ogni altro cittadino elettore”, con la conseguente necessità di ripetere l’intero procedimento elettorale, in assenza di una legge che tuteli il libero e passivo esercizio del diritto di voto.
Domando per questo un giudizio in merito alla costituzionalità della mia estromissione dal procedimento elettorale preparatorio, in previsione della medesima e futura candidatura politica.

Non esiste altra via per domandare tutela giurisdizionale del passivo esercizio del diritto di voto.

2. La Corte costituzionale è adibile soltanto in via incidentale

A riguardo il ricorrente specifica che non gli sarà mai permesso di sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale in quanto questa o non sarebbe valutabile in tempo utile ad un’effettiva tutela del diritto, ovvero nei fatti non si individuerebbe un organo giurisdizionale che abbia la competenza a pronunciarsi nel merito della questione proposta dal ricorrente.

3. Manca la considerazione dei requisiti di ammissibilità e rilevanza della questione

Il ricorrente richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 1/2014, dove si chiarisce che “la circostanza che la dedotta incostituzionaliità di una o più norme legislative costituisca l’unico motivo di ricorso dinanzi al giudice a quo, non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni qual volta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione”. Petitum che il ricorrente, oggi, identifica nella contestazione della dichiarazione di mancata autenticazione delle firme a sostegno della candidatura.
Prosegue la stessa sentenza nel senso di come l’ammissibilità della questione si desuma anche “dalla peculiarità e dal rilievo costituzionale” del diritto oggetto di accertamento, nonché della rilevanza costituzionale delle leggi elettorali, che non possono essere immuni dal suo sindacato, “se non a pena di creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale”.

4. Mancata indicazione delle norme violate

Il ricorrente premette che il ricorso dallo stesso intentato, “sia presentabile da un qualunuqe cittadino elettore, motivo per cui […] urge premettere la sostanza alla forma, non potendosi attendere da chiunque una tale padronanza del diritto costituzionale“.

Ad ogni modo specifica di ritenere che “l’incostituzionalità […] dell’art. 18-bis del D.P.R. n. 361/1957 sia da ravvisarsi con riguardo al principio della personalità del voto (art. 48 Cost) […] in correlato disposto all’articolo 1 Cost” per cui la sovranità appartiene al popolo. Personalità del voto lesa, ad avviso del ricorrente, per mezzo dell’elezione indiretta dei propri rappresentanti, mediata dagli ordini di lista.

Con riferimento al comma 2-bis dell’art. 18 del D.P.R. 361/1957 “, il ricorrente richiama il correlato disposto del medesimo articolo 1 della Costituzione […] insieme al principio della libertà del voto indicato nell’articolo 48 della Costituzione” “ed al principio della rappresentanza nazionale propria della rappresentanza parlamentare sancito dall’articolo 67 della Costituzione italiana. Essi, insieme considerati, ad avviso del ricorrente privano di legittimità costituzionale la previsione legislativa succitata nel momento in cui impone una limitazione all’esercizio del diritto di voto irragionevole e non funzionale al principio della rappresentanza nazionale proprio di quella parlamentare.

III - L'ARCHIVIAZIONE DEL RECLAMO

Il 28 Luglio 2023 il presidente della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati notifica “l’archiviazione per manifesta inammissibilità del reclamo”.

Le ragioni dell'archiviazione

Dal resoconto della seduta del 25 Aprile 2023 della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, si evince che:

  1. Richiama “il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità […] secondo cui rispetto alle decisioni dell’Ufficio centrale nazionale sussiste difetto assoluto di giurisdizione, sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo”, rimettendo il giudizio alle Assemblee parlamentari, al fine “di garantire l’indipendenza del Parlamento”.
  2.  Sin dalla XV legislatura la Giunta delle elezioni, richiamandosi all’articolo 66 della Costituzione ed ai sensi dell’art. 87 D.P.R. 361/57, non si pronuncia nel merito di questioni attinenti candidati non dichiarati eletti, perché se “per ipotesi” lo facesse si farebbe carico di una prerogativa che non compete alla “verifica dei poteri”: la potenziale indizione di nuove elezioni.
  3. La Corte “ha dichiarato tale vuoto di tutela incompatibile con i principi dello stato di diritto e quindi individua l’azione di accertamento di fronte al giudice ordinario quale rimedio possibile”.
  4. La Giunta delle elezioni richiama il progetto di legge approvato nel corso della XVIII legislatura in Senato, volto a sanare il vuoto legislativo, ma specifica come il provvedimento non abbia preso vita in ragione della fine anticipata della Legislatura. Ripresentato nella Legislatura in corso.

IV - FATTI E PROSPETTIVE

Allo stato dei fatti, non esiste organo, giurisdizionale o amministrativo, che si pronunci nel merito del ricorso da me presentanto in data 27 Agosto 2022.

Del vuoto di tutela giurisdizionale che ne deriva ne è già stato più volte messo al corrente il Parlamento. Ad oggi però la soluzione rimane in “progetto”, e noi cittadini scontiamo la carenza di uno dei principi cardine dello stato di diritto: il diritto al giudice naturale. Lesione che si ravvisa maggiormente inflittiva in considerazione del fatto che incida sulla pienezza dell’esercizio dei diritti politici fondamentali, in particolar modo nei riguardi del passivo esercizio del diritto di voto.

Non può infondere fiducia uno Stato che neghi l’esercizio passivo del diritto di voto ad un cittadino che voglia legittimamente esercitarlo.
Non può definirsi pienamente democratico uno ordinamento che non preveda un giudizio nel merito del divieto di candidarsi.

Cambiare si può… Facendo come me, candidandosi da soli, in rappresentanza delle proprie sole capacità, a rappresentare la Nazione senz’altro intermediario diverso dal popolo, l’unico imposta dalla Costituzione italiana. Ognuono, chiunque voglia, per se stesso, fuori da partiti o da movimenti politici. Non si chiama anarchia né tantomeno populismo; prende il nome di “rivoluzione”, vera, legittima e pacifica. E dipende soltanto da noi.

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